PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante il codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, per la codificazione, il riassetto, la semplificazione e l'adeguamento alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
      2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) semplificazione e snellimento dei giudizi di responsabilità, di conto, pensionistici, nonché di ogni altro giudizio attribuito dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziali del giudice, delle parti, nonché dell'ufficio di segreteria;

          b) adeguamento della disciplina processuale e del sistema delle notificazioni ai nuovi strumenti informatici e di comunicazione;

          c) partecipazione al giudizio delle parti, su basi di effettiva parità in ogni stato e grado del processo, anche in attuazione del principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione;

          d) disciplina puntuale delle fasi processuali, limitando il rinvio alle norme di procedura civile, nel rispetto della configurazione assunta dalla responsabilità amministrativa a seguito della riforma disposta ai sensi del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

 

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          e) riordino della disciplina della competenza territoriale delle sezioni regionali, determinata dal luogo in cui si è consumato il pregiudizio patrimoniale o è stata svolta la gestione finanziaria o è ubicato il bene immobile, e della competenza delle sezioni di appello, con la previsione, ove necessaria, di nuove regole in materia di riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse;

          f) riordino e adeguamento della disciplina concernente l'istruzione probatoria e la consulenza tecnica d'ufficio, anche in riferimento all'eventuale istituzione di albi di consulenti e alle modalità di liquidazione dei compensi;

          g) razionalizzazione del contenuto e della forma dei provvedimenti del giudice, con ampliamento delle ipotesi di pronunce succintamente motivate;

          h) riordino della disciplina delle impugnazioni con la previsione del ricorso alle sezioni riunite avverso le sentenze pronunciate in grado di appello, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità della sentenza o del procedimento, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con riguardo particolare all'individuazione delle ipotesi di annullamento con rinvio.

      3. Per il giudizio di responsabilità amministrativa, nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, inoltre, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) riordino delle ipotesi in cui è previsto l'obbligo di denuncia del fatto dannoso;

          b) previsione che il giudizio di responsabilità amministrativa sia promosso con azione pubblica e necessaria del pubblico ministero competente per territorio;

          c) disciplina dell'archiviazione della notizia di danno, con previsione di un controllo del giudice nell'ipotesi di opposizione da parte dei soggetti danneggiati, previa comunicazione ai medesimi;

 

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          d) riordino dei poteri istruttori spettanti al pubblico ministero prima del processo, con previsione delle garanzie del contraddittorio, anche con riguardo alla facoltà del pubblico ministero di avvalersi di consulenti tecnici;

          e) possibilità di istituire, presso ogni procura regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, una sezione di polizia erariale, con facoltà per il pubblico ministero di effettuare anche le richieste previste dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;

          f) riordino della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, con particolare riguardo al procedimento camerale per l'autorizzazione alla proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione;

          g) previsione espressa del potere del pubblico ministero di interrompere la prescrizione della pretesa al risarcimento del danno, mediante un atto di costituzione in mora, contenuto anche nell'invito a dedurre;

          h) disciplina degli elementi costitutivi dell'atto di citazione e del relativo regime di invalidità, secondo i princìpi del codice di procedura civile, salvaguardando la specificità del giudizio di responsabilità amministrativa;

          i) disciplina del regime e dei termini delle preclusioni e delle decadenze, anche con riguardo alle eccezioni processuali e di merito;

          l) previsione delle ipotesi di partecipazione di terzi al giudizio di responsabilità amministrativa, con particolare riferimento alla chiamata in causa per ordine del giudice di altri soggetti ritenuti responsabili del danno;

 

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          m) disciplina dell'attività istruttoria del collegio giudicante, con previsione e delimitazione delle ipotesi in cui gli adempimenti istruttori possono essere affidati alle parti e delle relative modalità di esecuzione nel rispetto del principio del contraddittorio;

          n) disciplina del potere riduttivo dell'addebito, con esclusione dell'applicabilità dello stesso nei casi e nella misura dell'illecito arricchimento, anche al fine di adeguare l'ammontare della condanna alle concrete fattispecie di illecito, mediante il riferimento all'entità del danno, al comportamento tenuto dal soggetto responsabile e alle sue condizioni economiche;

          o) riordino della disciplina delle azioni previste a tutela delle ragioni del creditore, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          p) disciplina della fase dell'esecuzione della sentenza soggetta alla vigilanza della procura regionale competente, al fine di garantire l'effettività del giudicato, con facoltà di promuovere in caso di inerzia, avanti al giudice collegiale, idonei provvedimenti sostitutivi con previsione anche di confisca contabile a favore del soggetto danneggiato.

      4. Per il giudizio di conto, nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, inoltre, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) affermazione dell'obbligo della resa del conto della gestione per tutti i soggetti che hanno maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica;

          b) semplificazione delle norme sul giudizio di conto nel rispetto del principio del contraddittorio;

          c) previsione di forme di condanna adottate dal giudice monocratico in ipotesi di ammanco o di perdita accertata con possibilità di reclamo al collegio;

 

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          d) previsione di forme di controllo amministrativo per tutti i conti da parte delle amministrazioni interessate, con obbligo degli organi di controllo interno di riferire alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti sull'esito delle verifiche;

          e) possibilità di limitare l'esame giudiziale ai conti per i quali sono stati formulati rilievi o contestazioni in sede di controllo amministrativo ovvero da parte di amministratori pubblici o da soggetti comunque portatori di interessi collettivi o diffusi;

          f) previsione che in caso di compilazione del conto su ordine del giudice lo stesso sia trasmesso alla procura competente corredato da idonea relazione a cura del compilatore.

      5. Per il giudizio pensionistico, nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, inoltre, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) adeguamento delle norme introdotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, alle specifiche caratteristiche del giudizio pensionistico;

          b) previsione dell'obbligo della notifica del ricorso all'amministrazione in persona del suo rappresentante legale ovvero presso l'avvocatura distrettuale dello Stato;

          c) riordino della disciplina in materia di nullità e di inammissibilità del ricorso con previsione delle ipotesi di eventuale declaratoria con decreto presidenziale, prevedendone il reclamo avanti al collegio;

          d) disciplina del regime e dei termini delle preclusioni e delle decadenze, anche con riguardo alle eccezioni processuali e di merito;

          e) possibilità per il giudice monocratico di riservarsi la decisione da adottare entro un mese dall'udienza di merito;

          f) conferma della competenza del giudice collegiale al processo cautelare e al giudizio di ottemperanza;

 

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          g) compiuta disciplina del processo esecutivo e definizione del regime di impugnazione delle determinazioni assunte dal commissario ad acta.

      6. Lo schema del decreto legislativo recante il codice di cui al comma 1, deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Corte dei conti che si pronuncia a sezioni riunite, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.
      7. Lo schema del decreto legislativo recante il codice di cui al comma 1 è successivamente inviato, con apposita relazione cui è allegato il parere di cui al comma 6, alle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro due mesi dalla data di ricevimento.
      8. Il decreto legislativo recante il codice di cui al comma 1 è emanato tenuto conto dei pareri espressi ai sensi dei commi 6 e 7 e, in ogni caso, decorso il termine di cui al citato comma 7, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
      9. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo apporta le eventuali modificazioni e integrazioni, osservando la procedura prevista dai commi 6, 7 e 8. In tale caso, il termine per la pronuncia del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari di cui al citato comma 7 è ridotto a un mese.